Misuratore fiscale & scontrini elettronici: cosa devi sapere

Pubblicato da Roberto Madaschi | aggiornato il 6 febbraio 2020
Roberto Madaschi
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misuratore fiscaleDal 1° gennaio 2020 è scattato l’obbligo generalizzato di trasmettere telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Questa data interessa tutti i titolari di partita IVA che emettono scontrini o ricevute. Già dal 1° luglio 2019 vige l’obbligo di acquistare una stampante telematica fiscale o di adattare il proprio misuratore fiscale per gli esercenti con volumi d’affari superiore a 400.000 euro.

Quali novità aspettarsi dal 2020? Ne parliamo nell'articolo di oggi.

Misuratore fiscale: le novità per gli esercenti coinvolti

Dal 1° gennaio 2020 è scattato l’obbligo generale, stabilito dal Decreto 119/2018, di acquistare un nuovo registratore di cassa o adattare il misuratore fiscale in uso per trasmettere i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Il 1° luglio 2019, la trasmissione dei dati fiscali ha riguardato esclusivamente gli esercenti che nel corso dell’anno precedente avevano raggiunto un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Anche per questa seconda tranche, è previsto un contributo alla spesa, erogato sotto forma di credito d’imposta, per agevolare l’adeguamento alla normativa.

Non cambia il valore del contributo statale già comunicato a luglio 2019, pari al 50% della cifra sostenuta per:

  • un massimo di 250€ in caso di acquisto di un nuovo registratore di cassa
  • un massimo di 50€ per l’adattamento del vecchio misuratore fiscale

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A sei mesi dall'introduzione dell’obbligo per i primi esercenti, a che punto siamo?

La novità più recente riguarda la moratoria di sei mesi sulle sanzioni in caso di invio tardivo dei corrispettivi. Per i soggetti che dal 1° luglio inviano telematicamente i dati fiscali all'Agenzia delle Entrate, è terminata la proroga che permette di inviare i corrispettivi entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, senza incorrere in sanzioni.

A fornire tutte le indicazioni in merito è la stessa Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, specifica:

“Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”.

misuratore fiscale

Terminato il periodo di proroga, la mancata memorizzazione, l’omessa trasmissione e la memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o non veritieri è punita con le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituisce l’obbligo di registrare quotidianamente le operazioni effettuate e di conservare le copie dei documenti commerciali rilasciate ai clienti.

Il sistema digitale consente di inviare i dati fiscali all'Agenzia delle Entrate in tempo reale, attraverso un registratore di cassa telematico (o un misuratore fiscale riadattato) che genera un file XML, sigillato e inalterabile.

L’Agenzia controlla l’esito dell’invio dei dati e, in caso di anomalia, invita l’esercente a inviare il file corretto entro 5 giorni lavorativi. In caso di guasto al registratore telematico, è possibile procedere all'inserimento manuale dei dati.

Ricordiamo che i registratori telematici devono essere sottoposti a controlli tecnici a cadenza biennale, eseguiti dalla Commissione responsabile di certificare il funzionamento degli apparecchi. A tal proposito, i nuovi sistemi di cassa possono essere attivati o disattivati esclusivamente dal personale preposto dall'Agenzia delle Entrate. La prima attivazione coincide con il controllo e la certificazione del funzionamento dell’apparecchio.

Rispetto all'ultimo articolo sul tema pubblicato nel nostro blog, ci sono delle novità anche in termini di lotteria degli scontrini; sappiamo che si tratta di una manovra anti-evasione e che permetterà ai consumatori che ne faranno richiesta di partecipare all'estrazione mensile dei premi.

Alla data di pubblicazione di questo articolo, è noto che la Lotteria degli scontrini è prorogata al mese di luglio 2020. I clienti avranno la possibilità di richiedere un codice lotteria da fornire successivamente al rivenditore.

In questo modo, i codici rilasciati potranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in concomitanza con i corrispettivi e dare via all'estrazione mensile dei premi:

  • 50.000 euro per il primo classificato
  • 30.000 euro per il secondo classificato
  • 10.000 euro per il terzo classificato

I vincitori avranno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, tramite un sito ad hoc che sarà predisposto dall’ente.

Ci sono novità anche sulla partecipazione all'estrazione dei premi: non tutti gli scontrini emessi saranno validi per la lotteria, solo quelli che supereranno una spesa minima di 1 euro e solo su acquisti di prodotti e servizi da parte di consumatori finali.


In che modo la lotteria degli scontrini è legata alla lotta all'evasione fiscale? Coloro che utilizzeranno carte di credito e bancomat avranno una doppia probabilità di vincere, dal momento che il sistema assegnerà loro un numero doppio di biglietti virtuali per le estrazioni rispetto a chi pagherà in contanti.

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Argomenti: Retail, D. Lgs. 127-2015, invio telematico corrispettivi